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La residenza fiscale delle persone giuridiche

(Gennaio 2025)


Premessa

A partire dal 1° gennaio 2024, la determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata dall’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), come modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2023. Una società o ente è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 in anni bisestili), soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
 1. Sede legale: il luogo indicato nell'atto costitutivo o nello statuto della società, registrato presso il Registro delle Imprese.
 2. Sede di direzione effettiva: il luogo in cui vengono adottate le decisioni strategiche e operative necessarie alla gestione dell'attività dell'ente.
 3. Gestione ordinaria in via principale: il luogo in cui si svolgono in modo continuativo le attività amministrative e direttive dell'ente.

È sufficiente che uno solo di questi criteri sia soddisfatto per determinare la residenza fiscale in Italia.

Sede legale

La sede legale corrisponde all’indirizzo ufficiale della società, come riportato nell’atto costitutivo o nello statuto e registrato presso il Registro delle Imprese. Questo dato ha rilevanza formale e pubblica, ma non esclude la valutazione di altri criteri per stabilire la residenza fiscale effettiva.

Sede di direzione effettiva

La sede di direzione effettiva è il luogo in cui vengono prese le decisioni fondamentali per la gestione dell’ente. Questo criterio si concentra sul luogo in cui gli organi direttivi si riuniscono e operano per definire le strategie aziendali, anche se tale luogo differisce dalla sede legale.

Gestione ordinaria in via principale

Questo criterio si riferisce al luogo in cui si svolgono abitualmente le attività amministrative e direttive dell’ente. Indica il centro operativo dove vengono gestite le operazioni quotidiane e amministrative. La coincidenza con la sede di direzione effettiva è frequente, ma non obbligatoria.

Esterovestizione

L'esterovestizione si verifica quando una società, pur avendo l'effettiva direzione in Italia, dichiara la propria residenza fiscale all'estero per beneficiare di un regime fiscale più favorevole.
Per contrastare questo fenomeno, l'articolo 73 del TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia per le società estere che:
 1. Detengono partecipazioni di controllo in società italiane;
 2. Sono a loro volta controllate o amministrate da soggetti residenti in Italia.
In tali casi, spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva residenza fiscale estera della società.

Conclusioni

La normativa vigente pone l'accento su criteri sostanziali per determinare la residenza fiscale delle persone giuridiche, privilegiando l'effettivo luogo di direzione e gestione delle attività rispetto a considerazioni puramente formali.
È fondamentale per le società valutare attentamente questi aspetti per determinare correttamente la propria residenza fiscale e rispettare gli obblighi normativi.

Nota finale

Quanto riportato in questo articolo non costituisce parere legale. La materia fiscale è soggetta a continui aggiornamenti normativi, pertanto è sempre consigliabile consultare un esperto fiscale o legale per ottenere indicazioni specifiche e aggiornate in base al proprio caso

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