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NEWS
15.05.2012
In arrivo una nuova legge a tutela degli acquirenti di unità immobiliari
05.04.2012
Non possono essere deferite ad arbitri le controversie aventi ad oggetto la cancellazione dei contratti di compravendita relativi a beni immobili in corso di costruzione per la mancata preregistrazione dell’acquisto (Legge n. 13/2008, art. 3).
Art. 2, comma 2bis, del TUIR. LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE.Si premette che sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni): - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; - hanno nel territorio dello Stato:
I requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente per considerare un soggetto residente in Italia. Può accadere che un soggetto decida di trasferirsi all'estero. In tal caso è necessario fare una netta distinzione tra: 1) trasferimento in un paese NON a fiscalità privilegiata (o black list); 2) trasferimento in un paese black list, di cui al D.M. 4 maggio 1990 (art. 2, comma 2, del tuir). Nel primo caso, la dimostrazione dell'effettiva residenza in Italia, in luogo del paese estero non black list, è a carico dell'Amministrazione Finanziaria (A.F.), mentre nel caso di trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata (anche transitando anagraficamente per uno Stato terzo non ricompreso in tale decreto) è onere del contribuente dimostrare la sua effettiva residenza nel paese estero black list in luogo dell'Italia. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono inclusi nel Decreto Ministeriale del 4 maggio 1990 e, quindi, sono considerarti Paesi black list. Nel caso in cui una persona fisica decida di localizzare negli EAU la propria residenza è tenuto, al fine di vincere la presunzione di residenza nazionale (Italia) riportata nel citato comma 2bis dell'art. 2 del tuir, ad utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa al fine di stabilire:
In sostanza, soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall’assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente. Dott. Ernesto CHERICI (Dicembre 2010) |