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15.05.2012
In arrivo una nuova legge a tutela degli acquirenti di unità immobiliari
07.05.2012
Sul visto di residenza per i proprietari di immobili
14.04.2012
Sul pagamento della tassa municipale sulla casa
05.04.2012
Non possono essere deferite ad arbitri le controversie aventi ad oggetto la cancellazione dei contratti di compravendita relativi a beni immobili in corso di costruzione per la mancata preregistrazione dell’acquisto (Legge n. 13/2008, art. 3).
02.04.2012
La popolazione di Dubai sopra i 2 milioni


Art. 2, comma 2bis, del TUIR. LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE.



Si premette che sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni):

- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato:
  • il domicilio,
  • ovvero la residenza ai sensi del codice civile (art. 43, comma 1, c.c.).

I requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente per considerare un soggetto residente in Italia.

Può accadere che un soggetto decida di trasferirsi all'estero. In tal caso è necessario fare una netta distinzione tra: 1) trasferimento in un paese NON a fiscalità privilegiata (o black list); 2) trasferimento in un paese black list, di cui al D.M. 4 maggio 1990 (art. 2, comma 2, del tuir).

Nel primo caso, la dimostrazione dell'effettiva residenza in Italia, in luogo del paese estero non black list, è a carico dell'Amministrazione Finanziaria (A.F.), mentre nel caso di trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata (anche transitando anagraficamente per uno Stato terzo non ricompreso in tale decreto) è onere del contribuente dimostrare la sua effettiva residenza nel paese estero black list in luogo dell'Italia.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono inclusi nel Decreto Ministeriale del 4 maggio 1990 e, quindi, sono considerarti Paesi black list. Nel caso in cui una persona fisica decida di localizzare negli EAU la propria residenza è tenuto, al fine di vincere la presunzione di residenza nazionale (Italia) riportata nel citato comma 2bis dell'art. 2 del tuir, ad utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa al fine di stabilire:
  • la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
  • lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
  • fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
  • la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia;
  • l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d’immigrazione;
  • l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
  • la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo”.
Resta inteso che i predetti ed eventuali altri elementi di prova vanno considerati e valutati in una visione globale, atteso che il superamento della prova contraria alla presunzione legale non può che scaturire da una complessiva considerazione della posizione del contribuente. Sono ovviamente esclusi sia il giuramento sia la prova testimoniale.

In sostanza, soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall’assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente.

Dott. Ernesto CHERICI
(Dicembre 2010)