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NEWS
15.05.2012
In arrivo una nuova legge a tutela degli acquirenti di unità immobiliari
05.04.2012
Non possono essere deferite ad arbitri le controversie aventi ad oggetto la cancellazione dei contratti di compravendita relativi a beni immobili in corso di costruzione per la mancata preregistrazione dell’acquisto (Legge n. 13/2008, art. 3).
TRANSFER PRICINGIl presente articolo ha lo scopo di delineare le novità introdotte in materia di transfer pricing:
PremessaPrima di addentrarci nella novità legislativa, vediamo molto brevemente che cos'è il transfer pricing. Con tale termine si intende la pratica secondo la quale società distinte tra loro, ma appartenenti allo stesso gruppo, trasferiscono quote di reddito mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti. Il transfer pricing:
Per contrastare tale fenomeno, il legislatore nazionale si è dotato dei seguenti strumenti normativi:
A tale scopo il comma 7 dell'art. 110 del tuir dispone che, ai fini della determinazione del reddito di un'impresa fiscalmente residente in Italia, i redditi che derivano dalle operazioni intercorse con le società del medesimo gruppo fiscalmente residenti all'estero (e non necessariamente in paradisi fiscali) debbano essere valutati in base al valore normale, come definito dall'art. 9 del tuir. Il contenuto del comma 7 dell'art. 110 del tuir ha valore di presunzione assoluta e, perciò, se in sede di controllo dovesse emergere un aumento di reddito confrontando il prezzo pattuito dalle parti ed il valore normale che sarebbe stato applicato tra società indipendenti, non è possibile per il contribuente poter provare l'infondatezza delle rettifiche, salva la possibilità di contestare la correttezza del procedimento. Da un punto di vista oggettivo la disciplina de qua si applica a tutte le transazioni che hanno rilevanza reddituale (cessioni e locazioni anche finanziarie di beni immateriali, materiali), nonché alle operazioni di finanziamento ed alle prestazioni di servizi infragruppo (marketing, pubblicità, ricerca e sviluppo,...). Dal punto di vista soggettivo, invece, con la locuzione “società non residente” si fanno rientrare tutte le forme giuridiche riconosciute nello Stato estero, mentre con “impresa residente” si fa riferimento a chiunque eserciti professionalmente un'attività economica organizzata, in forma individuale oppure collettiva, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Infine, per quanto riguarda il termine “controllo”, la circolare n. 32/1980 esclude che tale nozione sia riferibile esclusivamente ai limiti stabiliti dall’art. 2359 del c.c.; infatti con tale locuzione è ricompresa anche ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale. È la stessa circolare ad individuare le circostanze che possono portare ad individuare un’influenza economica potenziale o attuale:
Di conseguenza, come già affermato, bisogna fare riferimento non soltanto alle disposizioni del codice civile ma anche alle situazioni di fatto, ossia a quelle situazioni in cui il collegamento sia riconducibile all’influenza di un'impresa sulle decisioni imprenditoriali dell'altra, che va ben oltre i vincoli contrattuali od azionari sconfinando, appunto, in considerazioni di fatto di carattere meramente economico. Il controllo deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e il contesto economico in cui è inserito deve essere dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull'altrui volontà non in base al meccanismo del mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti o di un gruppo. Ad esempio, si avrà il controllo:
Le novità introdotte dall'art. 26 della L. n. 122/2010, dal provvedimento del 29 settembre 2010 e dalla Circolare ministeriale n. 58/E del 15 dicembre 2010. Dopo aver accennato brevemente agli elementi base del trasnfer pricing, analizziamo le novità in materia di prezzi di trasferimento. (1) L'art. 26 della legge 30/07/2010, n. 122 (legge di conversione del D.L. n. 78/2010), rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, dispone quanto segue: “1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.". 2. Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.” L’intervento del legislatore in materia di tranfer pricing non ha modificando l’art. 110, comma 7, e l’art. 9 del tuir, bensì:
(2) Il Provvedimento del 29 settembre 2010 (Prot. 2010/137654) ha fornito le indicazioni operative per predisporre la documentazione richiesta per giustificare i prezzi di trasferimento praticati dalle imprese nelle operazioni infragruppo internazionali, e della relativa comunicazione all’Amministrazione finanziaria, al fine della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. In coerenza con le indicazioni riportate nel Codice di condotta dell’Unione Europea, il Provvedimento identica la documentazione “giustificativa” in:
Questi set rappresentano la documentazione idonea che consente al contribuente di accedere al regime di esonero indicato nell’art. 1, c. 2-bis, del DLgs n. 471/97. Contenuto del "Masterfile"
(2.a.) – Tipologia di contribuente.
(3)La Circolare ministeriale n. 58/E del 15 dicembre 2010,ha fornito chiarimenti circa la predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale, in particolar modo relativamente alla struttura dei capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.Inoltre la relativa titolazione e numerazione deve intendersi immodificabile, salvo che le modifiche non siano finalizzate a fornire una migliore intelligibilità dei documenti. Il punto 4 della circolare ha chiarito che, per la compilazione dei documenti, è necessario fare riferimento alle linee guida dell’OCSE del 22 luglio 2010 e al Codice di condotta della Unione Europea. (3.a.) – Comunicazione.La comunicazione deve avvenire nei seguenti modi:
(3.b.) – Firma della documentazione.La Circolare specifica che sia il Masterfile sia la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto obbligato o da un suo delegato e firmati in calce all’ultimo foglio dallo stesso o autenticati con firma elettronica. Dott. Ernesto CHERICI (gennaio 2011) |