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Emirati Arabi Uniti: la nuova legge sulle agenzie commerciali

30.05.2023


Alla fine del 2022 è stata emanata la Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali (di seguito la Nuova Legge) che introduce cambiamenti epocali al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti (EAU), sostituendo interamente la Legge Federale n. 18 del 1981 (e successive modifiche) sulle agenzie commerciali (la vecchia legge). La Nuova Legge mira a superare le critiche più volte mosse alla vecchia legge, in vigore da oltre quarant'anni, considerata da alcuni troppo protettiva nei confronti degli agenti commerciali emiratini.

 

La Nuova Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale degli EAU il 15 dicembre 2022 ed entrerà in vigore sei mesi dopo e quindi il 15 giugno 2023.

 

Qui di seguito verranno esaminati alcuni punti chiave della Nuova Legge che sono degni di nota sia per i preponenti che per gli agenti.

 

Con riferimento a chi può rivestire il ruolo di agente commerciale, la Nuova Legge in realtà mantiene la regola generale prevista dalla vecchia legge, secondo cui gli agenti commerciali devono essere cittadini degli EAU o società interamente possedute da cittadini degli EAU, oppure se l'agente commerciale è una società per azioni pubblica o privata degli EAU, deve essere posseduta per almeno il 51% da cittadini degli EAU.

 

La Nuova Legge chiarisce però in modo espresso che il preponente può nominare agenti separati per ogni Emirato o avere un unico agente che copra tutti gli EAU.

 

Anche con riferimento alla registrazione del contratto di agenzia viene mantenuta la regola prevista dalla vecchia legge, secondo cui l'accordo deve essere autenticato e registrato presso il Registro delle Agenzie Commerciali del Ministero dell'Economia degli EAU affinché possa essere sottoposto alla disciplina della Nuova Legge.

 

Per quanto riguarda la cessazione, cancellazione e indennità da corrispondere all'agente, si ricorda che in base alla vecchia legge si poneva un problema pratico per i preponenti che desideravano cancellare l'iscrizione di un agente commerciale allorchè il relativo contratto fosse scaduto o comunque risolto legittimamente. In pratica, non era possibile per i preponenti cancellare un agente commerciale dal Registro delle Agenzie Commerciali se non con un accordo reciproco o con un'ordinanza del tribunale.

 

La Nuova Legge chiarisce che un contratto di agenzia commerciale può essere risolto da una delle parti in conformità a quanto previsto nel contratto stesso o alla sua scadenza. In teoria, quindi, dovrebbe oggi essere possibile anche per il preponente richiedere al Ministero dell'Economia la cancellazione dal Registro delle Agenzie Commerciali del contratto ormai privo di effetti, senza che debba intervenire anche l’agente.

 

Sul punto, peraltro, la legge aggiunge che a seguito della cessazione o scadenza del contratto, il preponente (o l'agente sostitutivo) è tenuto a pagare un "prezzo equo" per i beni ancora presenti presso l'agente uscente e che erano oggetto dell'accordo in questione. Se le parti non riescono a concordare tale "valore equo", la questione sarà decisa dai tribunali degli Emirati Arabi Uniti.

 

Inoltre, un agente può chiedere al preponente il risarcimento dei danni subiti a causa della cessazione dell'accordo (a meno che l'accordo non disciplini tale aspetto diversamente). Nel caso in cui l'accordo si risolva in conformità ai termini negoziali, l'agente può comunque chiedere il risarcimento dei danni per i mancati profitti, se può dimostrare di aver contribuito al successo significativo dei prodotti del preponente o a un aumento del numero di clienti nel paese.

 

Con riferimento al divieto di importazione diretta, si ricorda che - in base alla vecchia legge - l’agente commerciale registrato scontento poteva imporre divieti di importazione sui prodotti oggetto del contratto, per tutto il tempo in cui era aperta una controversia sulla legittimità della cessazione del rapporto.

 

Storicamente ciò significava che alcuni marchi (spesso di alto profilo internazionale e di importanza per l'economia degli EAU) potevano essere bloccati all'ingresso negli EAU mentre la vertenza con l’agente faceva il suo corso. Di conseguenza, un agente commerciale registrato poteva ottenere un'ulteriore leva nella negoziazione di un accordo a lui favorevole.

 

Introducendo un’importa innovazione la Nuova Legge prevede che, anche in pendenza di una controversia con l’agente registrato, previa approvazione del Ministero dell'Economia degli EAU e su base temporanea, le merci oggetto del contratto di agenzia registrato possano essere importate negli EAU o può essere nominato un nuovo agente. Tuttavia, come già detto, il preponente sarà tenuto a pagare un risarcimento all'agente precedente, se un tribunale emetterà una sentenza di condanna in tal senso.

 

Con riferimento alla legge applicabile e al foro competente per le controversie, la Nuova Legge mantiene la precedente impostazione secondo cui i contratti di agenzia commerciale devono essere soggetti alla legge degli EAU.

 

Tuttavia, a differenza della vecchia legge, le parti possono ora scegliere di sottoporre le loro controversie a un arbitrato e possono scegliere di svolgere tale arbitrato al di fuori degli EAU. Peraltro, la Nuova Legge stabilisce che le parti possono ricorrere all'arbitrato solo dopo aver sottoposto il caso al Commercial Agencies Committee. Il Comitato per le Agenzie Commerciali avrà un periodo massimo di 120 giorni per decidere su una controversia a partire dalla data di presentazione.

 

Per quanto concerne l’applicazione della riforma ai contratti di agenzia commerciale già esistenti, la Nuova Legge prevede che il preponente possa risolvere un contratto di agenzia commerciale per scadenza del termine o per una causa di scioglimento stabilita in contratto solo a queste condizioni (i) dopo il decorso di due anni dalla data di entrata in vigore della Nuova Legge o (ii) dopo il decorso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della Nuova Legge, ma solo nel caso in cui il contratto in questione sia stato registrato per più di dieci anni con lo stesso agente commerciale e il volume degli investimenti dell'agente superi i 100 milioni di AED.

 

La Nuova Legge prevede già che il Ministro dell'Economia debba emettere decisioni esecutive in merito all'attuazione delle singole disposizioni.

 

Avv. Stefano Meani

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