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Studio Legale a Dubai e Abu Dhabi

I contratti di distribuzione in esclusiva sono soggetti alla normativa dettata dalla legge sulle transazioni commerciali (The Commercial Transactions Law) e non alla normative sull’agenzia commerciale.

13.09.2011


In una recente sentenza la Corte di Cassazione degli Emirati ha chiarito una questione che spesso ha creato incertezze tra gli operatori economici, ossia se il contratto di distribuzione in esclusiva sia o no sottoposto alla disciplina dettata in tema di agenzia commerciale.

Secondo la Corte, laddove le parti desiderano assoggettare il loro rapporto di collaborazione commerciale alla disciplina prevista dalla “Commercial Agency Law” devono rispettarne le prescrizioni, in primo luogo il fatto che l’agente sia un cittadino/società emiratina e che il contratto sia registrato presso il Ministero dell’Economia.

Solo in presenza del rispetto di questi requisiti le parti possono ricevere tutte le protezioni stabilite dalla Commercial Agency Law. Per converso, i rapporti di rappresentanza commerciale e di distribuzione in esclusiva che non hanno i requisiti previsti dalla legge speciale sono sottoposti alla disciplina generale dettata dagli artt. 220, 225 e 226 della Commercial Transactions Law.

La Corte di Cassazione ha poi ricordato che spetta al Giudice interpretare la volontà delle parti. Nel caso di specie il Giudice, in assenza dei requisiti previsti dalla disciplina speciale in tema di agenzia, ha quindi correttamente escluso che il contratto dovesse seguirne le relative prescrizioni, fra cui, per esempio, l’obbligo di deferire la controversia anzitutto al Comitato delle Agenzie.

Il contratto in esame, qualificato di “distribuzione esclusiva”, è stato quindi interpretato alla luce della disciplina generale di cui alla Commercial Transactions Law.

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